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I familiari aventi diritto di soggiorno sono: il coniuge, i figli di età inferiore ai 21 anni o a carico, i genitori a carico.
I familiari di cittadino dell’Unione al momento della richiesta all’anagrafe devono esibire i seguenti documenti:
Passaporto valido
Estratto plurilingue o certificato tradotto e legalizzato di matrimonio
Estratto plurilingue o certificato tradotto e legalizzato di nascita completo di paternita' e maternita'
Dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di vivenza a carico
Documento attestante la titolarita' di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie o la tessera sanitaria rilasciata dal Servizio Sanitario Italiano
Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia al cittadino comunitario un’ attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica.
Quando il procedimento di iscrizione anagrafica viene concluso, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia al cittadino comunitario l’attestazione di iscrizione anagrafica a tempo indeterminato, che sostituisce la carta di soggiorno.
Il venir meno di una delle condizioni sopra esposte comporta la perdita del diritto di soggiorno in Italia.
Il decreto legislativo 30/2007 riguarda i cittadini dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria nonche' i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino.