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Dal 7 marzo 2001 gli Uffici della Pubblica Amministrazione, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Iris, ecc.) sono tenuti ad accettare l’autocertificazione al posto dei certificati.
I privati (Banche, Assicurazioni, ecc.) hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, esente da autentica di firma e dall’imposta di bollo.
Il cittadino può autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità:
data e luogo di nascita-
iscrizione ad albi ed elenchi della pubblica amministrazione
appartenenza ad ordini professionali
titoli di studio-
situazione reddituale o economica – assolvimento di obblighi contributivi-
stato di disoccupazione-
iscrizione presso associazioni e formazioni sociali
tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari compreso lo stato di servizio
la mancanza di condanne penali o provvedimenti di prevenzione, civili o amministrativi iscritti al casellario giudiziale, mancanza di procedimenti penali
qualità di convivenza a carico
tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento