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Regolamento per il ricovero di persone anziane ed inabili (PDF )
REGOLAMENTO PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI
PRESSO CASE DI RIPOSO
Adottato con Del. Cons. n.108 del 3.12.1990
Aggiornato con D/C n. 21 del 20.02.1992 e D/C n. 70 del 18.10.1993
Articolo 1.
Il Comune di Turriaco cura il ricovero presso Case di Riposo dei cittadini anziani ed inabili che ne facciano richiesta, previa verifica della situazione socio - familiare e dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare servizi alternativi al ricovero.
Articolo 2.
Alla richiesta di ricovero l'interessato, deve allegare la seguente documentazione:
Articolo 3.
La Commissione assistenza, esprimerà parere obbligatorio non vincolante circa l'ammissibilità della richiesta di ricovero.
Articolo 4.
All'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., sono tenuti nell'ordine seguente:
Articolo 5.
Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2 il Comune attua le seguenti forme di intervento:
Articolo 6.
Le cosiddette "impegnative generiche" di pagamento richieste abitualmente dalle case di riposo dovranno essere assunte dalle persone obbligate a prestare gli alimenti al ricoverando, in mancanza di tali persone, ovvero qualora sia richiesto come condizione indispensabile per il ricovero l'intervento del Comune quale garante del pagamento, il Comune stesso procederà all'adozione dell'impegnativa. In tale caso i beni del ricoverato non potranno essere alienati senza il consenso del Comune e detto vincolo dovra' essere iscritto tavolarmente.
In alternativa a tale iscrizione, le persone obbligate civilmente agli alimenti o lo stesso ricoverando potranno, a loro discrezione, prestare garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa per una somma corrispondente a tre mensilità della retta di ricovero, ovvero pagare in via anticipata le rette mensili alla casa di riposo (2).
Inoltre, comunque, i parenti civilmente obbligati agli alimenti dovranno previamente assumere analogo impegno nei confronti del Comune garante.
Nel caso di ricovero effettuato senza la preventiva richiesta di intervento comunale la partecipazione economica del Comune, se dovuta sulla base delle norme che precedono, sarà attivata a partire dal momento in cui il Comune, ultimato l'iter burocratico previsto, avrà deliberato l'impegno di spesa relativo.
Articolo 7.
Nelle ipotesi di concorso del Comune al pagamento della retta di ricovero prevista dal precedente articolo 5, qualora da parte dei ricoverati ovvero dai parenti obbligati civilmente agli alimenti non venga dimostrata la precisa situazione economica familiare, tramite l'esibizione e il deposito dei documenti richiesti a tal fine dagli uffici comunali, il Comune recupererà, ove occorra in via forzosa, nei confronti dei parenti stessi o del ricoverato inadempienti, l'intera spesa sostenuta per il pagamento della retta (3).
(1): periodo sostituito con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993
(2): comma aggiunto con delib.Cons. 21 del 20.02.1992
(3): articolo aggiunto con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993