Comune di Turriaco

Provincia di Gorizia


Menu sito:
Salta il menu


Regolamento per il ricovero di persone anziane ed inabili

Sei nella sezione: Servizi > Servizi sociali

Vai al sotto menu


Regolamento per il ricovero di persone anziane ed inabili (PDF )


REGOLAMENTO PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI
PRESSO CASE DI RIPOSO
Adottato con Del. Cons. n.108 del 3.12.1990
Aggiornato con D/C n. 21 del 20.02.1992 e D/C n. 70 del 18.10.1993

Articolo 1.
Il Comune di Turriaco cura il ricovero presso Case di Riposo dei cittadini anziani ed inabili che ne facciano richiesta, previa verifica della situazione socio - familiare e dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare servizi alternativi al ricovero.

Articolo 2.
Alla richiesta di ricovero l'interessato, deve allegare la seguente documentazione:

  1. Certificazione del medico delegato U.S.L. o del medico curante, ovvero, in caso di persona spedalizzata, del medico dell’ospedale, attestante le condizioni fisiche della persona e relazione socio-assistenziale dell’assistente sociale attestante la necessita' del ricovero e l’impossibilita' di usufruire di servizi alternativi; in particolare nella relazione socio-assistenziale dovra' essere valutato(1) :
    • Volonta' della persona (occorrera' il consenso dell’interessato e in caso di incapacita' decisionale dell’interessato, si ricorrera' a quanto disposto dalle norme vigenti;
    • Necessita' di una forma d’aiuto per svolgere funzioni primarie;
    • Impossibilita' di permanere nell’ambito familiare
    • Valutazione della temporaneita' o meno del ricovero in base a specifiche condizioni abitative e/o familiari;
      • La relazione socio – sanitaria sara' accompagnata dal modulo rating-scale. L’inserimento di soggetti psico - geriatrici deve tener conto di motivi per i quali le persone non possono essere inserite nella famiglia o nel contesto di provenienza.
        La relazione deve contenere dati sui rapporti familiari, parentali o amicali che la persona ancora mantiene e che potrebbero essere recuperati anche dopo l’ammissione in una struttura protetta.
  2. Certificazione anagrafica relativa al richiedente e alle persone obbligate a prestare gli alimenti;
  3. Idonea documentazione da cui risulti la situazione economica del richiedente e delle persone obbligate a prestare gli alimenti (mod. 101, 740, o documenti equivalenti);


Articolo 3.
La Commissione assistenza, esprimerà parere obbligatorio non vincolante circa l'ammissibilità della richiesta di ricovero.

Articolo 4.
All'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., sono tenuti nell'ordine seguente:

  1. Il coniuge;
  2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
  3. I genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
  4. I generi e le nuore;
  5. Il suocero e la suocera;
  6. I fratelli e le sorelle germani e unilaterali, con precedenza di germani sugli unilaterali.


Articolo 5.
Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2 il Comune attua le seguenti forme di intervento:

  1. Anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti e prive di beni mobili ed immobili.
    • Il Comune si assume il pagamento dell’intera retta di ricovero.
  2. Anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti, ma proprietari di beni mobili e/o immobili:
    • Al pagamento della retta di ricovero provvede il ricoverato con il proprio reddito, il Comune integrera' l’eventuale differenza tra il reddito del ricoverato stesso e la retta. In tale ipotesi, il Comune acquisisce, previamente, la proprieta' di beni mobili e/o immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia. Comunque dovra' essere garantita al ricoverato, da parte del Comune, la disponibilita' di una piccola somma di denaro per le minute spese della persona, il cui importo e' determinato annualmente sulla base delle direttive regionali in materia socio – assistenziale.
  3. Anziani ed inabili privi di beni mobili e/o immobili ma aventi persone obbligate a prestare gli alimenti.
    • Al pagamento della retta di ricovero provvedono anzitutto le persone obbligate a prestare gli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e modalita' indicate:
      • Dal reddito imponibile al lordo degli oneri deducibili, aumentato dall’imponibile dei redditi soggetti a tassazione separata e di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, conseguito nell’anno precedente dalle persone obbligate a prestare gli alimenti viene detratta una quota annua corrispondente ad una pensione minima INPS nonche' la somma di Lire 750.000.- per ogni persona a carico del nucleo familiare stesso. Sara' considerato reddito imponibile quello facente capo alla persona obbligata e al coniuge se non legalmente separato.
      • Il reddito da lavoro dipendente dopo le decurtazioni di cui sopra verra' considerato al 60%, gli altri redditi vengono considerati al 100%
      • Sul reddito rimanente viene calcolata, in base al prospetto seguente, una percentuale applicata per scaglioni che costituira' il concorso delle spese di ricovero della persona obbligata a prestare gli alimenti:
        • Reddito residuo inferiore a 4.500.000, 12%
        • Reddito residuo da 4.500.000 a 6.000.000, 17%
        • Reddito residuo da 6.000.000 a 9.000.000, 25%
        • Reddito residuo da 9.000.000 a 12.000.000, 42%
        • Reddito residuo da 12.000.000 in poi, 55%
    • Nel caso che le persone da ospitare in strutture protette siano piu' d’una con riferimento agli stessi obbligati, i redditi di riferimento saranno suddivisi in ragione del numero dei ricoveri.
    • Qualora il concorso delle persone obbligate a prestare gli alimenti, secondo i criteri sovraesposti, non risultasse sufficiente alla copertura della retta il Comune provvede alla necessaria integrazione.
  4. Anziani ed inabili proprietari di beni mobili e/o immobili aventi persone obbligate a prestare loro gli alimenti.
    • Al pagamento della retta di ricovero provvede innanzitutto il ricoverato con il proprio reddito, previa detrazione della piccola somma di denaro di cui al precedente n. 2, l’eventuale differenza fra tale reddito e la retta da pagare, sara' coperta dalle persone obbligate agli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalita' di cui al precedente n. 3.
    • Qualora il reddito del ricoverato sommato al contributo delle persone obbligate a prestare gli alimenti non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvede alla necessaria integrazione previa acquisizione in proprieta' dei beni mobili ed immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia. Le persone obbligate a prestare gli alimenti hanno la possibilita' di conservare i beni mobili ed immobili nel patrimonio del ricoverato contribuendo alla copertura totale della retta ed evitando in tale modo il concorso del Comune.
    • Le persone obbligate a prestare gli alimenti, nel caso in cui il Comune abbia gia' acquisito la proprieta' dei beni mobili ed immobili del ricoverato, hanno altresi' la facolta' di esercitare il diritto di riscatto su tali beni, versando in un’unica soluzione o ratealmente al Comune una somma di denaro corrispondente alla spesa sostenuta dall’Ente per il ricovero, maggiorata degli interessi legali. In caso di riscatto, i beni mobili ed immobili torneranno a far parte del patrimonio del ricoverato.
    • Il diritto di riscatto dovra' comunque essere esercitato con apposito atto unilaterale di obbligazione entro il termine di anni 2 (due) dalla data di stipulazione del contratto di rendita vitalizia tra il Comune e le persone ricoverate.


Articolo 6.
Le cosiddette "impegnative generiche" di pagamento richieste abitualmente dalle case di riposo dovranno essere assunte dalle persone obbligate a prestare gli alimenti al ricoverando, in mancanza di tali persone, ovvero qualora sia richiesto come condizione indispensabile per il ricovero l'intervento del Comune quale garante del pagamento, il Comune stesso procederà all'adozione dell'impegnativa. In tale caso i beni del ricoverato non potranno essere alienati senza il consenso del Comune e detto vincolo dovra' essere iscritto tavolarmente.
In alternativa a tale iscrizione, le persone obbligate civilmente agli alimenti o lo stesso ricoverando potranno, a loro discrezione, prestare garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa per una somma corrispondente a tre mensilità della retta di ricovero, ovvero pagare in via anticipata le rette mensili alla casa di riposo (2).
Inoltre, comunque, i parenti civilmente obbligati agli alimenti dovranno previamente assumere analogo impegno nei confronti del Comune garante.
Nel caso di ricovero effettuato senza la preventiva richiesta di intervento comunale la partecipazione economica del Comune, se dovuta sulla base delle norme che precedono, sarà attivata a partire dal momento in cui il Comune, ultimato l'iter burocratico previsto, avrà deliberato l'impegno di spesa relativo.

Articolo 7.
Nelle ipotesi di concorso del Comune al pagamento della retta di ricovero prevista dal precedente articolo 5, qualora da parte dei ricoverati ovvero dai parenti obbligati civilmente agli alimenti non venga dimostrata la precisa situazione economica familiare, tramite l'esibizione e il deposito dei documenti richiesti a tal fine dagli uffici comunali, il Comune recupererà, ove occorra in via forzosa, nei confronti dei parenti stessi o del ricoverato inadempienti, l'intera spesa sostenuta per il pagamento della retta (3).


(1): periodo sostituito con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993
(2): comma aggiunto con delib.Cons. 21 del 20.02.1992
(3): articolo aggiunto con delib. Cons. n. 70 del 18.10.1993





Piazza Liberta' n. 34 - 34070 Turriaco (GO) - C.F.-P.IVA 00122480312 | protocollo@com-turriaco.regione.fvg.it

Torna ai contenuti | Torna al menu